PROCEDURA WHISTLEBLOWING AD USO DELL’UTENZA

(informativa ex art. 13 Gdpr in calce)

Adottata da:

Casa di Riposo e Soggiorno, Don V. Allegri – ETS . Via Allegri, 5, 30030 Salzano (VE)

1. PREMESSA E FINALITA’

Con il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 l’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

Già conosciuto per gli enti pubblici, il Dlgs estende l’obbligo di attivazione dello strumento anche in capo alle società/enti privati che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

  • hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • si occupano di alcuni specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 231/2001, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

 

A norma del Dlgs 24/23, possono essere oggetto di segnalazione comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

 

Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

In tale prospettiva, l’obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al whistleblower (o anche detto “segnalante”) chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

In conformità a tale decreto sono previsti in questa procedura diversi canali di comunicazione:

– Canali di comunicazione interna;

– Canali di comunicazione esterno (ANAC).

Si ricorda altresì che i segnalanti possono optare per:

– Una divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);

– La denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

Le modalità di elezione della migliore procedura sono indicate nel D.Lgs n. 24/23, a cui si rimanda, riassunti in proseguo nella presente procedura.

 

La presente procedura e relativa informativa, soggette ad eventuali aggiornamenti, sono approvate per la prima volta in data 15/12/2023 dalla Casa di Riposo e Soggiorno “Don Vittorio Allegri” ONLUS, Via V. Allegri, 5 – 30030 Salzano (Ve), P.IVA 04408430272 Cod. Fisc. 82004450274 , in proseguo anche identificato Titolare, o Ente.

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI ALLA BASE DELLA PRESENTE PROCEDURA

  • Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;
  • Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”);
  • Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recanti disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;
  • Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Union e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali ANAC (12 luglio 2023)
  • Provvedimento Garante Privacy 6 luglio 2023.

3. DEFINIZIONI

Ai fini dell’art. 2 del DLgs 24/23, si intendono per:

  1. a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

3) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

  1. b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell’articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
  2. c) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
  3. d) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all’articolo 4;
  4. e) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all’articolo 7;
  5. f) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
  6. g) «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo;
  7. h) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
  8. i) «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;
  9. l) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
  10. m) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
  11. n) «seguito»: l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
  12. o) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

 

4. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Potranno essere oggetto di segnalazione da parte dei soggetti indicati dalla normativa, comportamenti, atti od omissioni richiamati al punto 1 della procedura.

Il segnalante potrà decidere se rivelare le proprie informazioni o anche se tenere il completo anonimato.

ATTENZIONE!

La scelta di mantenere l’anonimato comporta un maggiore onere di motivazione, non potendosi presumere, in mancanza di una descrizione puntuale e circostanziata, la serietà della segnalazione.

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

 

5. MODALITA’ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica. Si ricorda che il segnalante è responsabilizzato ad avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell’ambito della normativa.

 

5.1. Segnalazione interna: https://unebaveneto.segnalazioni.net/

A mezzo del canale di segnalazione dedicato integrato mediante software Legality Whistleblowing integrato nella piattaforma DigitalPa srl e attivabile al link sopra riportato, seguendo le istruzioni della presente procedura ed il manuale d’uso allegato nella piattaforma. In tal caso sarà possibile per il segnalante inviare tanto una segnalazione anonima, senza identificazione e registrazione, quanto in modalità riservata, di talché il segnalante, come meglio specificato nell’informativa GDPR; potrà decidere se fornire o meno informazioni identificative a lui afferenti. Il segnalante potrà optare per una segnalazione scritta, compilando i relativi campi pre-impostati, quanto di presentare una segnalazione orale, in cui la riservatezza sarà garantita tramite distorsione vocale.

La piattaforma è utilizzata in regime di cotitolarità ex art. 26 Gdpr, assieme ad altri Enti per mezzo di una convenzione stipulata con UNEBA Federazione Regionale Veneto (c.f. 91014500267 e p.i. 03887440265), come da informativa privacy che si allega, e le segnalazioni sono gestite, in forza di contratto di nomina a responsabile esterno ex art. 28 Gdpr dall’ Avv. Nicola Ghirardi (c.f. GHRNCL72R30G224I, con Studio a Padova in via Cristofori), svolgente funzione di “Responsabile delle segnalazioni illeciti”.

5.2. Segnalazione esterna a mezzo del portale ANAC.

I segnalanti possono utilizzare il canale

esterno appositamente predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e Trasparenza

(ANAC) quando:

  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato;
  • non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna,
  • alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale predisposto dall’ANAC, e la relativa procedura, è raggiungibile all’URL: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

 

5.3. Divulgazione pubblica.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 Dlgs 24/2023 è possibile procedere a segnalazioni pubbliche.

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

– la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

 

6. MODALITA’ OPERATIVE DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

6.1 Ricezione della Segnalazione e verifica preliminare

Le Segnalazioni effettuate tramite i canali di segnalazione interna vengono gestire dal Responsabile del canale Whistleblowing, avv. Nicola Ghirardi (c.f. GHRNCL72R30G224I), in armonia con le specifiche tecniche del software whistleblowing utilizzato e alle linee guida Anac https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing , queste ultime in quanto applicabili.

6.2 Istruttoria ed esito

Entro 7 giorni dell’assegnazione del protocollo il responsabile invia al segnalante un avviso di ricevimento e prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria da effettuare entro 15 giorni dalla data di trasmissione dell’avviso, decidendo se svolgerla in prima persona o se affidarla ad un componente dell’Ufficio.

Il Responsabile (con l’eventuale componente dell’ufficio designato per l’istruttoria) analizza la segnalazione al fine di determinarne l’ammissibilità e la ricevibilità e, se quanto denunciato non è stato adeguatamente circostanziato, richiede chiarimenti al segnalante, ove possibile anche in ragione dell’eventuale scelta di optare per una segnalazione anonima, e del canale utilizzato.

Si ricorda che nell’ottica di privilegiare la volontà del segnalante, è sempre possibile per quest’ultimo ritirare la segnalazione mediante apposita comunicazione da trasmettere attraverso il canale originariamente prescelto per l’inoltro della stessa prima che la procedura sia definita.

 

6.2.1. Archiviazione

Nel caso in cui si rilevi un’evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità si procede ad archiviare la segnalazione.

Nello specifico, costituiscono possibili causali di archiviazione:

  • contenuto generico della segnalazione/comunicazione o tale da non consentire nessun approfondimento;
  • segnalazioni aventi ad oggetto i medesimi fatti trattati in procedimenti già definiti.

 

6.2.2. Continuazione dell’istruttoria

Nell’ipotesi in cui non ricorra alcuno dei casi di archiviazione sopra riportati il Responsabile provvede a verificare la segnalazione ricevuta, anche acquisendo ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie, avendo cura di adottare misure idonee ad assicurare la riservatezza dell’identità del segnalante laddove gli approfondimenti richiedano il necessario coinvolgimento di soggetti terzi. Ciò anche attraverso la richiesta di audizione del segnalante.

Il responsabile dovrà verificare se quelle segnalate sono “condotte illecite” nell’accezione data dal Dlgs 24/2023.

Non saranno prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

 

6.2.3. Fase decisoria

Qualora venga rilevata una delle cause di archiviazione sopra elencate, entro e non oltre 30 giorni dall’invio dell’avviso di ricevimento il Responsabile provvede a:

  • archiviare la segnalazione con adeguata motivazione;
  • comunicare al segnalante, ove tecnicamente possibile, l’archiviazione e la relativa motivazione canale utilizzato per la segnalazione ed eventualmente per l’interlocuzione).

In caso, invece, di accertamento della fondatezza della segnalazione, il Responsabile provvede a redigere una relazione contenente le risultanze dell’istruttoria condotta ed i profili di illiceità riscontrati e darne diligente seguito.

 

Per garantire la gestione e la tracciabilità delle attività svolte il Responsabile assicura la conservazione all’interno del sistema delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di cinque anni dalla ricezione, assicurando che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato

6.2.4. Tempistiche

Nel rispetto dei termini di cui all’art. 5 del Dlgs 24/2023, il Responsabile del canale:

  • a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
  • b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
  • c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
  • d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

 

7. Forme di tutela del whistleblower/segnalante

7.1. Obblighi di riservatezza sull’identità dei segnalanti e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione.

Ad eccezione del caso in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l’identità del whisteblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, declinate nell’art. 12 del Dlgs 24/2023, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

In particolare:

– L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni senza il consenso espresso della stessa persona segnalante;

– La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante;

– La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i..;

– La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

 

Fermo restando quanto all’articolo precedente, si ricorda che:

– L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 2- quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

– Nell’ambito del procedimento penale, l’identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale;

– Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. L’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui: – vi sia il consenso espresso del segnalante;

– la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento.

 

7.2. Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante e dei terzi facilitatori.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

La protezione si applica anche:

– al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all’interno del medesimo contesto lavorativo);

– alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

– ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

– agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

 

Per misure discriminatorie si intendono qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

Sono esempi di comportamenti ritorsivi:

– il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

– la retrocessione di grado o la mancata promozione;

– il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;

– la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;

– le note di merito negative o le referenze negative;

– l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

– la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;

– la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

– la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;

– il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

– i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;

– la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; – l’annullamento di una licenza o di un permesso;

– la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

 

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete ad Anac che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell’Ispettorato della funzione pubblica e dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all’Autorità giudiziaria.

 

8. Responsabilità del whistleblower.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura.

 

9. Aggiornamento e informazione

L’Ente riesaminerà su base periodica la Procedura, per garantirne il costante allineamento alla prassi aziendale e alla normativa di riferimento, garantendone adeguata pubblicità presso il portale ed i locali della Società.

 

10. Trattamento dati personali: informativa ex art.13 Gdpr.

Come da informativa in calce.

Informativa ex art. 13 GDPR - INFORMATIVA WHISTLEBLOWING SEGNALAZIONE ILLECITI – PROCEDURA INTERNA

I.               Premessa, identificazione del Titolare, finalità e base giuridica.

Il presente trattamento è effettuato dal Titolare Casa di Riposo e Soggiorno “Don Vittorio Allegri” ETS, Via V. Allegri, 5 – 30030 Salzano (Ve), P.IVA 04408430272 Cod. Fisc. 82004450274, in adempimento degli obblighi imposti dal Dlgs 24 -2023 al fine di gestire le segnalazioni pervenute dalla persona segnalante nel canale interno, senza pregiudizio per la riservatezza della stessa, e fermo restando l’adempimento di inderogabili obblighi di legge (art. 6.1.c. GDPR).

 

Si ricorda che per il canale di comunicazione interno è utilizzato il portale Whistleblowing Legality Whistleblowing di DigitalPA, attivabile al link https://unebaveneto.segnalazioni.net/ . La piattaforma è gestita dal Titolare attraverso un accordo di cotitolarità tra gli Enti sottoelencati, per mezzo di una convenzione stipulata con UNEBA Federazione Regionale Veneto (c.f. 91014500267 e p.i. 03887440265), come da informativa privacy che si allega, e le segnalazioni sono gestite, in forza di contratto di nomina a responsabile esterno ex art. 28 Gdpr, dall’ Avv. Nicola Ghirardi (c.f. GHRNCL72R30G224I) con Studio a Padova in via Cristofori.

L’elenco può essere ampliato o ristretto senza pregiudizio per la validità della stipula per le parti aderenti, avendo il contratto di cotitolarità le caratteristiche proprie del contratto plurilaterale ai sensi dell’art.  1459 cc.

 

Contitolare del trattamento R.P.D / D.P.O.
Identità Dati di contatto Dati di contatto
1) C. R. e Sogg. “Don V. Allegri” ONLUS dpo@cdrsalzano.it Avv. Marco Casagrande Francescut
2) Casa di Riposo S. Giuseppe – RSA Onlus info@studiolexin.it Studio LEXIN
3) Collegio Antoniano M.E.F.M.C. – Casa P. Kolbe m.giuriati@matchsas.it Dott. Massimo Giuriati
4) Fondazione “L.G. BRESSAN” ONLUS claudio.negretti@fondazionebressan.it Claudio Negretti
5) Fondazione Baldo Ippolita i.palermo@prometeosrl.it Isabella Palermo
6) Fondazione De Lozzo Da Dalto ONLUS m.giuriati@matchsas.it Dott. Massimo Giuriati
7) FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CASA DELL’OSPITALITA’
8) FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO ONLUS monica.perego@retecivica.milano.it Monica Perego
9) Fondazione Giovanni Meritani luca.zampa@libero.it Dott. Luca Zampa
10) Fondazione Maria Rossi Onlus anna.manfrin@fmro.it Manfrin Anna
11) Fondazione Santa Tecla amministrazione@csstecla.org Federico Ferraretto
12) FONDAZIONE SAN MARCO SERVIZI ALLA PERSONA m.giuriati@matchsas.it Dott. Massimo Giuriati
13) Fondazione Villa Serena luca.zampa@libero.it Dott. Luca Zampa
14) Parrocchia S. Lucia VM m.giuriati@matchsas.it Dott. Massimo Giuriati
15) Fondazione Il Nostro Domani Onlus dr.simonemaronilli@pec.it Dott. Simone Maronilli

 

 

II.              Dati trattati e conseguenze del mancato conferimento.

Il perimetro del trattamento dati a Lei afferenti dipende dalle informazioni che intende fornire: stante la piena legittimità delle informazioni cd. “anonime” il rifiuto di fornire alcuna informazione sulla sua identità non compromette la presa in carico della segnalazione, fermo restando che l’impossibilità di comunicare con il segnalante potrebbe rendere più difficile il buon esito dell’istruttoria ed il maggiore onere motivazionale della stessa al fine della sua presa in carico.

I dati potranno essere trattati in modalità informatica, parzialmente automatizzata e/o in modalità cartacea.

Potranno essere trattati anche segnalazioni vocali, a mezzo di specifica implementazione del portale. Di default tuttavia la voce sarà oggetto di distorsione vocale, al fine di rendere di per sé solo irriconoscibile l’identificativo del segnalante dal messaggio audio.

Si ricorda che, a norma degli art. 12 ss Dlgs 24/2023: “l’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”, fermo restando gli obblighi di rivelazione nella modalità e casi descritti nell’art. 12 Dlgs 24/2023.

 

III.            Destinatari.

I dati verranno gestiti dal Responsabile designato alla gestione del canale Whistleblowing (per brevità a seguire solo “RW”) e dei suoi eventuali collaboratori all’uopo espressamente designati. È fatto salvo, in ogni caso, l’adempimento, da parte del RW e/o dei soggetti che per ragioni di servizio debbano conoscere l’identità del segnalante, degli obblighi di legge cui non è opponibile il diritto all’anonimato del segnalante.

I dati potranno essere comunicati a pubbliche autorità ove previsto da norme di legge (e.g. Procura della repubblica). A norma dell’art.4 Dlgs 42-23 “la gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato […] La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nei commi 2, 4 e 5 è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

 

IV.            Modalità di trattamento.

Il trattamento sarà effettuato con modalità prevalentemente informatiche a mezzo dell’implementazione nel sito della Cdr del portale Whistleblowing Legality Whistleblowing di DigitalPA.

In tal caso, Lei otterrà un codice identificativo univoco, “key code”, che dovrà utilizzare per “dialogare” con il Titolare in modo spersonalizzato e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata. Per il dettaglio si rimanda alla procedura dell’Ente e  del relativo manuale.

 

V.              Tempi di conservazione.

Il periodo massimo di conservazione dei dati è di 5 anni dal momento della segnalazione, secondo le modalità descritte nell’art. 14 del Dlgs 24-23.

 

VI.            Diritti e modalità di esercizio.

L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del citato regolamento (accesso; rettifica; cancellazione; limitazione; notifica; portabilità; opposizione, anche all’uso di processi decisionali automatizzati, nonché proporre reclamo all’autorità di controllo), fermo restando i limiti di cui all’art. 23 Gdpr, declinati in particolare nell’art. 2-undecies letter f Dlgs 196/03 e, nell’ambito del procedimento penale, nell’art. 329 c.p.p.

Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati e per l’esercizio dei diritti summenzionati potrà utilizzare il canale di contatto: dpo@cdrsalzano.it comunicando al Responsabile del trattamento dei dati dell’Ente.

 

 

 

 

 

 

 

Decreto legislativo 10/03/2023, n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

(si invita a consultare sempre la versione vigente presso il sito https://www.normattiva.it/)

 

[…] Art. 3. Ambito di applicazione soggettivo

1. Per i soggetti del settore pubblico, le disposizioni del presente decreto si applicano alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).

2. Per i soggetti del settore privato, le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), numeri 1) e 2), alle persone di cui ai commi 3 o 4, che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6); b) per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne delle informazioni sulle violazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2, ovvero, se nell’ultimo anno hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile anche delle informazioni delle violazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6).

3. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all’autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo: a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all’articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio; c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e all’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

4. La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 3 si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi: a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; b) durante il periodo di prova; c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5. Fermo quanto previsto nell’articolo 17, commi 2 e 3, le misure di protezione di cui al capo III, si applicano anche: a) ai facilitatori; b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

 

Capo II Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche.

Art. 4. Canali di segnalazione interna

1.      I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto.

2.      . La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato.

3.      . Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

4.       I comuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a duecentoquarantanove, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.

5.       I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest’ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale di segnalazione interna.

6.       La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nei commi 2, 4 e 5 è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. […]

 

Art. 12. Obbligo di riservatezza In vigore dal 30 marzo 2023

1.     Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

2.      L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3.     Nell’ambito del procedimento penale, l’identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale.

4.     Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

5.     Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

6.     E’ dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

7.     I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l’ANAC, nonché le autorità amministrative cui l’ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

8.     La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

9.     Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti. […]

 

Art. 13. Trattamento dei dati personali

–        1. Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

–        2. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

–        3. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

–        4. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti di cui all’articolo 4, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

–        5. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato che condividono risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 o dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

–        6. I soggetti di cui all’articolo 4 definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

 

Art. 14. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

1.      Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

2.      Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

3.      Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

4.      Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione.

 

 

Capo III Misure di protezione

Art. 16. Condizioni per la protezione della persona segnalante

1.      Le misure di protezione previste nel presente capo si applicano alle persone di cui all’articolo 3 quando ricorrono le seguenti condizioni: a) al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo di cui all’articolo 1; b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II.

2.      I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

3.      Salvo quanto previsto dall’articolo 20, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

4.      La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell’Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all’articolo 6.

 

Art. 17. Divieto di ritorsione

1. Gli enti o le persone di cui all’articolo 3 non possono subire alcuna ritorsione.

2. Nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all’articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile. L’onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

3. In caso di domanda risarcitoria presentata all’autorità giudiziaria dalle persone di cui all’articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

4. Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili all’articolo 2, comma 1, lettera m), costituiscono ritorsioni:

a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;

c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;

d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;

e) le note di merito negative o le referenze negative;

f) l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

g) la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;

h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;

l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

n) l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;

o) la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

p) l’annullamento di una licenza o di un permesso;

q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici”